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Legge 18/11/1998 n. 415

12. All'articolo 4, comma 16, lettera c), della legge n. 109, sono soppresse le parole: "le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, ".

13. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 č inserito il seguente: "16-bis. In relazione alle attivitā, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939 n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio".

14. All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le parole: "80.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 ECU".

15. La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109 č sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di personale dell'Autoritā e del Servizio ispettivo e norme finanziarie".

16. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 č abrogato.

17. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis č sostituito dal seguente: "5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n.

449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilitā di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nonchč, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto".

18. All'articolo 5 della legge n. 109, č aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. L'Autoritā provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilitā di bilancio".

19. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: "regolata dalle" sono sostituite dalle seguenti: "ammessa in base alle".

20. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: "per quanto attiene" sono inserite le seguenti: "al periodo di riferimento nonchč".

21. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: "riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate" sono sostituite dalle seguenti: "posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991 n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilitā delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchč all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchč posseduti dalle singole imprese consorziate".

22. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, č soppressa la parola: "esclusivamente".

23. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e)" ed č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi č fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara".

24. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 č sostituito dai seguenti: "5. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerā il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta".

25. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi" č inserita la seguente: "3,".

26. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: "ai profili ambientali" sono inserite le seguenti: "e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivitā di riuso e riciclaggio"; la parola: "speciali" č sostituita dalle seguenti: "dimensionali, volumetriche," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il progetto preliminare dovrā inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".

27. All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le parole: "nei termini e con le modalitā" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini, con le modalitā, i contenuti, i tempi e la gradualitā".

28. All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le parole: "nonchč agli studi e alle ricerche connessi," sono inserite le seguenti: "gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decre- to legislativo 14 agosto 1996 n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti,".

29. All'articolo 18, comma 2-bis, della legge n. 109, dopo le parole: "impatto ambientale ad altre rilevazioni," sono inserite le seguenti: "alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494,".

30. All'articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: "2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 2-quater. E' vietato l'affidamento di attivitā di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivitā di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge".

31. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: "le amministrazioni aggiudicatrici", sono aggiunte le seguenti: "ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)".

32. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, č aggiunto il seguente periodo: "Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali".

33. All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le parole: "delle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,".

34. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonchč le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice".

35. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, dopo la parola: "parere" č soppressa la parola: "vincolante", le parole: "ai sensi dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16", ed č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".

36. All'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 109, le parole: "superiore a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 300.000".

37. All'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 109, dopo le parole: "imperiosa urgenza" sono inserite le seguenti: "attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento".

38. All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "lettera b),".

39. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attivitā del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7bis".

40. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 č abrogato.

41. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera b) č inserita la seguente: "b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificitā dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;".

42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori" e le parole: "della spesa prevista" sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo del contratto stipulato".

43. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 č aggiunto il seguente: "5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di dili- genza nella predisposizione degli elaborati progettuali".

44. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 č sostituito dal seguente: "1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltā, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto".

45. All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109, le parole: "per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17".

46. All'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge n. 109, le parole: "17, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "17, comma 4".

47. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione".

 

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